Aprile 2024

ll presente articolo cerca di riassumere i punti della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) relativi alla figura del revisore che si occupa di redigere l’ attestazione di conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.

I soggetti

  1. Revisore legale: una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della CSRD;
  2. Impresa di revisione contabile: una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della CSRD;
  3. Revisore di un paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione legale del bilancio d’esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta al registro come revisore legale in uno Stato membro
  4. Revisore del gruppo: il revisore o i revisori legali oppure l’impresa o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti consolidati o, se del caso, svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità
  5. Prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.

L’abilitazione dei revisori

Una persona fisica può essere abilitata a effettuare la revisione legale soltanto se:

  • ha completato il livello di studi che dà accesso all’università o un livello equivalente,
  • ha concluso in seguito un corso di formazione teorica
  • ha effettuato un tirocinio (di cui almeno 8 mesi riguardanti l’attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità)
  • ha superato un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell’esame finale di studi universitari o di livello equivalente.

Nello specifico: l’esame di idoneità professionale garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.

L’esame delle conoscenze teoriche ha per oggetto almeno le seguenti materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 26 bis.»;

Combinazione di tirocinio e formazione teorica

1.Gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui sopra, contino nel calcolo della durata dell’attività professionale, purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato membro. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.

2.Il periodo di attività professionale e del tirocinio generale non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio su tematiche relative alla sostenibilità

Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1° gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1° gennaio 2024

Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l’esercizio della revisione legale anteriormente al 1° gennaio 2024 non siano soggetti agli obblighi di cui sopra.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone che al 1° gennaio 2024 sono oggetto della procedura di abilitazione per revisori legali non siano soggette agli obblighi di cui sopra, a condizione che concludano la procedura entro il 1° gennaio 2026.

Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati anteriormente al 1° gennaio 2026 che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, attraverso l’obbligo in materia di formazione continua.

Le tempistiche

Non oltre il 1° ottobre 2026, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare la direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l’impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l’esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Non oltre il 1° ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare la direttiva per stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance)  sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un’attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.

Conclusioni

In sintesi, la CSRD ha delineato chiaramente il ruolo fondamentale del revisore nella garanzia della conformità e trasparenza della rendicontazione di sostenibilità. Con l’introduzione di requisiti rigorosi per l’abilitazione e la formazione dei revisori, la CSRD mira a garantire standard elevati di competenza e professionalità nel settore della sostenibilità aziendale.

L’approccio combinato di formazione teorica e pratica, insieme agli obblighi di formazione continua, assicura che i revisori siano adeguatamente preparati ad affrontare le sfide e le complessità della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, le disposizioni transitorie offrono un adeguato periodo di transizione per coloro che sono già attivi nel settore.

Guardando al futuro, le tempistiche stabilite dalla Commissione per l’implementazione graduale di procedure di sicurezza assicurano un approccio progressivo verso una maggiore affidabilità e completezza della rendicontazione di sostenibilità.

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