Luglio 2025
La deforestazione e il degrado forestale rappresentano due delle maggiori minacce per il nostro pianeta, contribuendo in maniera significativa al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità. L’Unione Europea, riconoscendo il proprio ruolo come consumatore significativo di prodotti associati a questi fenomeni, ha adottato un’importante normativa: il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR – European Union Deforestation Regulation).
Questo regolamento è una pietra miliare nel percorso dell’UE verso la sostenibilità, con l’obiettivo primario di garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo o esportati da esso non siano collegati alla deforestazione o al degrado forestale a livello globale.
Cosa Riguarda il Regolamento EUDR?
L’EUDR introduce un divieto categorico di immettere sul mercato dell’UE o di esportare prodotti che non soddisfano tre condizioni fondamentali:
Deforestazione Zero: I prodotti devono provenire da terreni che non sono stati soggetti a deforestazione (intesa come conversione di foreste a uso agricolo) dopo il 31 dicembre 2020. Per i prodotti in legno, è specificato anche che il legname non deve essere stato raccolto in modo da causare il degrado della foresta dopo tale data.
Conformità alla Legislazione del Paese di Produzione: I prodotti devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di origine, inclusi il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle popolazioni indigene.
Dichiarazione di Dovuta Diligenza: Gli operatori devono presentare una “dichiarazione di dovuta diligenza” (due diligence statement), dimostrando di aver condotto un’analisi approfondita per valutare e mitigare i rischi di deforestazione e degrado forestale nella loro catena di approvvigionamento. Questo processo include la raccolta di informazioni dettagliate sull’origine del prodotto, comprese le coordinate di geolocalizzazione del terreno di produzione.
Il regolamento si applica a una serie specifica di materie prime e prodotti derivati considerate ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale. Queste includono:
Caffè: caffè tostato, caffè istantaneo.
Cacao: cioccolato, burro di cacao, polvere di cacao.
Bovini: carne bovina, prodotti a base di carne bovina, cuoio. Sono esclusi latticini e prodotti finiti in pelle (es. borse, scarpe, sedili auto).
Gomma: pneumatici, calzature, prodotti industriali.
Legname: pannelli di legno, pasta di legno, mobili, carta. Anche alcuni dispositivi medici e forniture chirurgiche (es. guanti in lattice, tamponi assorbenti, camici, cuffie e mascherine composte da cellulosa) possono essere soggetti al regolamento se contengono legname.
Soia: mangimi per animali, olio di soia, prodotti alimentari a base di soia.
Olio di palma: olio da cucina, alimenti confezionati, cosmetici.
Chi Sono i Soggetti Interessati?
L’EUDR si rivolge principalmente a due categorie di attori economici:
- Operatori: Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette per la prima volta i prodotti pertinenti sul mercato dell’UE o li esporta fuori dall’UE. Questi includono importatori e produttori con sede nell’UE. Gli operatori sono tenuti a istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza robusto.
- Commercianti: Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore, che rende disponibili i prodotti pertinenti sul mercato dell’UE. Questi includono grossisti, distributori e dettaglianti. I commercianti (escluse le micro e piccole imprese) hanno responsabilità specifiche, compreso il mantenimento di registrazioni e l’accesso alle informazioni della dovuta diligenza.
È importante sottolineare che il regolamento ha implicazioni globali, in quanto le aziende di tutto il mondo che intendono commercializzare i prodotti elencati all’interno dell’UE dovranno conformarsi ai suoi requisiti. L’EUDR non si applica indiscriminatamente a tutti i prodotti che contengono queste materie prime. La chiave è l’elenco dei codici della Nomenclatura Combinata (NC) presenti nell’Allegato I del Regolamento. Se il codice NC di un prodotto è presente in questo elenco, allora rientra nell’ambito di applicazione dell’EUDR
Quali Sono le Scadenze?
Il Regolamento EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia, sono previsti periodi di transizione per consentire alle aziende di adeguarsi:
- 30 dicembre 2025: Questa è la scadenza per le grandi imprese (operatori e commercianti non-PMI) per conformarsi pienamente agli obblighi del regolamento.
- 30 giugno 2026: Le micro e piccole imprese (PMI) godono di un periodo di adattamento più lungo e dovranno conformarsi entro questa data.
La Commissione Europea sta inoltre lavorando a un sistema di “benchmarking” che classificherà i Paesi in base al loro rischio di deforestazione (basso, standard o alto), con l’obiettivo di semplificare le procedure di dovuta diligenza per i prodotti provenienti da Paesi a basso rischio. Questo sistema dovrebbe essere operativo entro giugno 2025.
Impatto e Prospettive
L’EUDR rappresenta una sfida significativa ma anche un’opportunità per le aziende. La conformità richiederà investimenti in sistemi di tracciabilità, raccolta dati e processi di dovuta diligenza lungo l’intera catena di fornitura. Tuttavia, la conformità al regolamento può anche tradursi in un vantaggio competitivo, aprendo nuove opportunità di business in un mercato sempre più attento alla sostenibilità e rafforzando la reputazione aziendale.
L’obiettivo finale dell’EUDR è ambizioso: ridurre in modo significativo l’impronta di carbonio dell’UE legata al consumo di questi prodotti e contribuire attivamente alla lotta contro la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale.
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