Giugno 2025
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 – IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO!
Con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, viene finalmente chiarito e rafforzato un principio essenziale in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la formazione dei lavoratori deve avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Si tratta di un passo decisivo verso una maggiore tutela della persona nei luoghi di lavoro, che risolve definitivamente le ambiguità interpretative derivanti dalla normativa precedente.
Nessun lavoratore può operare senza formazione
L’obbligo di formazione preventiva, già sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, è ora ribadito con forza nel nuovo Accordo. La ratio è chiara e inequivocabile: nessun lavoratore può essere impiegato in attività lavorative se non ha prima ricevuto una formazione completa e adeguata in materia di salute e sicurezza.
L’intento è quello di prevenire ogni possibile esposizione al rischio, anche minima, da parte di chi ancora non possiede le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare in sicurezza il proprio lavoro. La formazione, in tal senso, non è un adempimento meramente formale, ma una misura concreta e irrinunciabile di tutela.
Il nodo dei “60 giorni”: un fraintendimento chiarito
Nel precedente Accordo del 21 dicembre 2011, si indicava che il percorso formativo dovesse essere concluso “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questo passaggio è stato a lungo interpretato — erroneamente — come una sorta di finestra temporale entro cui il lavoratore potesse anche lavorare, pur non essendo ancora stato formato integralmente.
Tale lettura, in contrasto con lo spirito del D.Lgs. 81/08, ha generato pratiche scorrette e potenzialmente pericolose: lavoratori esposti a rischi senza una preparazione sufficiente. In realtà, la previsione dei 60 giorni doveva intendersi come un termine ultimo per completare l’intero iter formativo, ma mai come un’autorizzazione all’impiego prima dell’erogazione di una formazione adeguata, soprattutto se connessa a rischi specifici.
Anche la giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro ha più volte sottolineato che l’impiego di personale non formato rappresenta una violazione grave degli obblighi di prevenzione, con conseguenze anche penali per il datore di lavoro.
Cosa cambia con l’Accordo del 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 interviene in modo risolutivo: abroga il vecchio Accordo del 2011 e elimina ogni riferimento al termine dei 60 giorni, riaffermando che la formazione deve essere sempre e comunque preventiva.
L’approccio è dunque chiaro: nessuna attività lavorativa può avere inizio se prima non è stato completato il percorso formativo previsto per quella specifica mansione. Questo vale sia per la formazione generale che per quella specifica, in relazione ai rischi propri del settore e del ruolo assegnato.
L’Accordo rafforza così la coerenza con il D.Lgs. 81/08, riportando il sistema normativo e applicativo della formazione su una linea di rigore e responsabilità, eliminando ogni margine di ambiguità.
Un messaggio forte per imprese e lavoratori
Il nuovo quadro normativo rappresenta un segnale importante per tutte le aziende e per i responsabili della sicurezza. L’obbligo di formare il personale prima dell’assegnazione di qualunque mansione diventa ora un principio inderogabile, da pianificare e rispettare con scrupolo.
Per i datori di lavoro, ciò implica un’attenta programmazione delle assunzioni e un’adeguata organizzazione dei percorsi formativi. Per i lavoratori, è una garanzia fondamentale di tutela, professionalità e consapevolezza dei rischi a cui potrebbero essere esposti.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 chiude definitivamente una stagione di incertezze interpretative e apre una nuova fase nella gestione della formazione obbligatoria per la sicurezza. Il messaggio è semplice quanto fondamentale: senza formazione non si lavora. Non si tratta di un onere burocratico, ma di un investimento concreto nella cultura della prevenzione, nella salute e nella dignità del lavoro.
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