COSA CAMBIA

Il Decreto Legislativo 24 del 10 Marzo 2023 è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Esso recepisce la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo dell’ottobre 2019 in materia di Whistleblowing. Il Whistleblower è colui che segnala violazioni dei diritti dell’Unione.

La Direttiva ha lo scopo di armonizzare le normative nazionali a livello comunitario in tema di whistleblowing e di conseguenza il sistema di tutela del segnalante violazioni all’interno del contesto lavorativo.

QUALI SONO I SOGGETTI INVESTITI DALLA NORMATIVA?

Soggetti del settore pubblico:

le amministrazioni pubbliche, le autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le societa’ a controllo pubblico e le societa’  in house.

 

Soggetti del settore privato:

Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a  tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato B (servizi, prodotti e mercati  finanziari  e   prevenzione   del   riciclaggio   e   del finanziamento del terrorismo)

3) Adottano modelli di organizzazione e gestione “231”, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

 

QUALI OBBLIGHI?

Attivazione dei canali di segnalazione

I soggetti del settore pubblico  e  i  soggetti  del  settore privato di cui sopra, sentite le rappresentanze o le organizzazioni  sindacali, dovranno attivare propri canali  di  segnalazione,  che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti  di  crittografia, la  riservatezza  dell’ identita’  della  persona  segnalante,   della persona  coinvolta  e  della  persona   comunque   menzionata   nella segnalazione,  nonche’  del  contenuto  della  segnalazione  e  della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e  di  gestione di tipo “231” , già prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

Caratteristiche e Owner

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a  un  ufficio  interno  autonomo   dedicato   e   con   personale specificamente formato per la gestione del  canale  di  segnalazione, oppure affidata a un soggetto esterno, anch’esso  autonomo  e  con personale specificamente formato.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, anche con modalita’  informatiche,  oppure  in  forma  orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta  della  persona segnalante, mediante un incontro diretto  fissato  entro  un  termine ragionevole.

I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori  subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a  249 , possono condividere il canale di segnalazione interna e  la  relativa gestione.

Nota per soggetti obbligati alla nomina del Responsabile della Corruzione

I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la  figura  del  responsabile  della   prevenzione   della corruzione e della trasparenza, , affidano a quest’ultimo,  anche  nelle ipotesi di condivisione sopra citate, la gestione del canale  di segnalazione interna.

SANZIONI

Il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui venga accertato che:

  • non sono stati istituiti canali di segnalazione,
  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
  • l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto,
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
  • sono state commesse ritorsioni,
  • la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza.